L'articolo 18
L'articolo 18
non toglie
all'avarizia e all'indolenza
la voce del
dissenso.
Scava buchi
nell'anima e nelle viscere della terra
per ritrovare il
gradiente d'infamia
alle parole che
armano la guerra.
La sera, mentre
si dorme,
gli uni accanto agli
altri,
i respiri si
fondono e si perdono
le sostanze amare
della vita.
E' all'alba con
le prime luci
che i pensieri
tornano
amari come
sempre.
Ho provato tutti
i refrigeri,
ma l'assenzio non
toglie il desiderio di morte
o di vivere
sognando.
Gioacchino Ruocco
Scritta durante la proposta poi approvata del Job Act marzo 2015
Articolo 18 dello statuto dei lavoratori
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L'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, è un articolo della legge 20 maggio 1970, n. 300 della Repubblica Italiana, meglio conosciuta come statuto dei lavoratori.
Cenni storici
Disposizione contenuta nello statuto dei lavoratori emanato nel 1970, dall'inizio degli anni 2000 vari partiti italiani hanno tentato a più riprese di riformarlo. I sindacatisi sono sempre opposti con decisione ad ognuno di essi, temendo un allentamento della tutela dei lavoratori; tuttavia la norma ha subito modificazione nel 2012 con la riforma del lavoro Fornero durante il governo Monti prima e con il jobs act del governo Renzi poi.
Caratteristiche
La disposizione fa riferimento alla reintegrazione nel posto di lavoro, costituendo applicazione della cosiddetta tutela reale disciplinando il reintegro con risarcimento e l'indennità in sostituzione della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo (ovvero effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato o discriminatorio) di un lavoratore.
Ambito di applicazione
Riguarda:
- le unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole);
- le unità produttive con meno di 15 dipendenti (5 se agricole) se l'azienda occupa nello stesso comune più di 15 dipendenti (5 se agricola), suddivise in più unità;
- le aziende con più di 60 dipendenti.
L'insussistenza del fatto, e la possibilità di reintegrazione, non concerne la condotta materiale, ma il "fatto giuridico". Ovvero, è il giudice che deve valutare se un determinato comportamento del lavoratore è giuridicamente rilevante e reca le conseguenze di legge. Ciò deriva:
- dal proporzionalismo fra gravità del fatto e pena, fondante e imprescindibile nel diritto penale, così come criterio di determinazione di una sanzione amministrativa nel diritto civile. Oltre a valere come criterio per le sanzioni decise da un giudice o da un altro potere pubblico, è pacifico che valga per sanzioni inflitte fra privati (potere disciplinare del datore di lavoro), di cui un giudice è chiamato a valutare la legittimità;
- dalla previsione, operata della riforma del lavoro Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92), di applicare il licenziamento in extrema ratio, e la sanzione più conservativa e favorevole al dipendente fra quelle relative alle condotte tipizzate nei contratti collettivi e nei codici etici o disciplinari aziendali;
- anche in assenza di una previsione di legge esplicita in merito, resterebbe il valore legale e l'esigibilità giudiziale di tutti i contratti o atti scritti inerenti al rapporto di lavoro (quali sono i contratti collettivi e i regolamenti aziendali).
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
- Diritto del lavoro in Italia
- Jobs act
- Lavoratore
- Licenziamento
- Licenziamento collettivo
- Tutela reale
- Riforma del lavoro Fornero
- Statuto dei lavoratori
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
- Wikisource contiene una pagina sull'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori
- Wikiquote contiene citazioni sull'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori
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